PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I datori di lavoro che assumono detenuti condannati o internati, nel rispetto della normativa vigente in materia di regime carcerario, non sono tenuti per tali lavoratori a versare i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, il cui onere è posto interamente a carico dello Stato.

Art. 2.

      1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche nei confronti dei datori di lavoro che svolgono effettivamente attività formative nei confronti di detenuti e, in particolare, di giovani detenuti, di sesso maschile e femminile.

Art. 3.

      1. Le agevolazioni di cui all'articolo 1 si applicano anche nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione, al fine di favorire il reinserimento nell'ambito sociale degli ex detenuti.

Art. 4.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2007 e 2008 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente

 

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utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli italiani residenti all'estero, detenuti nei Paesi che hanno stipulato con l'Italia accordi bilaterali in materia di reinserimento dei detenuti.